Fabio Giommoni in Bilancio, vigilanza e controlli n. 11/2019
Come è noto, l’imputazione in bilancio del Tfr sulla base del criterio di attualizzazione previsto dallo Ias 19 comporta delle divergenze tra il fondo iscritto in bilancio e l’importo maturato ai sensi del codice civile. Tali differenze non pongono particolari problematiche per la deducibilità ai fini Ires dell’accantonamento Tfr dei soggetti Ias adopter, in quanto la questione è espressamente disciplinata dal D.M. 48/2009. Alcuni dubbi permangono invece per la deducibilità Irap, anche perché per tale imposta il Tfr è divenuto deducibile solo di recente, a fronte della Legge di Bilancio per il 2015.